La valutazione del rischio per i cantieri

La valutazione del rischio assume un ruolo rilevante nei cantieri. Scopri perché e conosci quali sono i pericoli maggiori per la salute dei lavoratori

Trattandosi di luoghi che ospitano l’attività lavorativa di più dipendenti, anche i cantieri delle imprese edili devono osservare le specifiche prescrizioni contenute nel “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (d.lgs. n. 81/08). Tra queste, rientra l’obbligo di redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), che la legge pone come necessario per tutte le imprese con più di un dipendente.

Pertanto, gli imprenditori edili, nel momento in cui decidono di allestire un cantiere, devono sottostare alla suindicata previsione normativa e avviare l’iter finalizzato a certificare l’esistenza di eventuali pericoli per la salute dei lavoratori. Tuttavia, il DVR non è l’unico documento utilizzato per attestare il rischio; esso, come vedremo nella trattazione, è affiancato dal POS. Pertanto, ancor prima di analizzare specificamente la questione, è possibile affermare che è la presenza combinata di questi strumenti a garantire una corretta ed efficace stima dei pericoli connessi alle attività lavorative svolte in cantiere.

operai con caschetto e cantiere

Il DVR come strumento di tutela generale in edilizia

La valutazione del rischio è un procedimento articolato in più fasi, tese all’individuazione delle minacce che possono mettere in pericolo la salute dei lavoratori. L’insieme di queste fasi dà vita al DVR, che è così strutturato:

  • Individuazione delle minacce, finalizzata a individuare i punti critici;
  • Calcolo dell’entità del pericolo, da cui deriva la possibilità di stilare un piano di interventi tempestivo e mirato;
  • Elencazione delle categorie di lavoratori maggiormente esposti alla minaccia batterica, a cui fa seguito un’attività di informazione e sensibilizzazione.

Nell’elaborazione di questo attestato, gioca un ruolo fondamentale il luogo di lavoro. Esso è il fulcro dell’indagine, l’elemento principale su cui ci si basa per garantire una valutazione del rischio che sia aderente alla realtà offerta dal contesto. Ciò in quanto, analizzato l’ambiente di lavoro e le sue specifiche criticità, risulterà agevole individuare i fattori di rischio legati a quel determinato spazio. Tutto ciò è possibile anche per i cantieri? Non proprio, dal momento che essi, per propria natura, sono temporanei e mobili, quindi privi di quel carattere di stabilità che appartiene a un luogo di lavoro specificamente individuato. Tuttavia, questo non  significa che il DVR non assuma efficacia nel mondo delle imprese edilizie. Esso infatti resta uno strumento di apprezzabile tutela generale della sede sociale, dei suoi magazzini e uffici, riguardo i quali verranno valutati i rischi certi e potenziali.

Valutazione del rischio nei cantieri con il POS

Se il DVR offre tutela generale, il POS è il garante specifico della sicurezza nei cantieri. Qui, la mancanza di un luogo di lavoro propriamente inteso, unitamente alla possibile eterogeneità delle mansioni svolte, impedisce un approccio fondato su schemi predefiniti. Tenuto conto di questi aspetti, il legislatore ha deciso di creare un ulteriore documento di valutazione: il POS, per l’appunto. Si tratta del Piano Operativo di Sicurezza, che viene redatto dall’imprenditore edile in riferimento a ogni singolo cantiere. Esso deve indicare:

  1. I dati dell’impresa;
  2. Il tipo di attività effettuata, nonché le mansioni svolte dai lavoratori dell’impresa e da eventuali lavoratori autonomi;
  3. I nomi dei soggetti responsabili della gestione di eventuali emergenze;
  4. Il nome del medico competente;
  5. Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
  6. I nominativi del direttore tecnico e del capocantiere;
  7. Il numero e le qualifiche dei lavoratori dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi;
  8. Le mansioni svolte in cantiere da ogni soggetto deputato alla sicurezza;
  9. Le modalità di organizzazione e i turni di lavoro;
  10. L’elenco di tutte le opere provvisorie di notevole rilevanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  11. L’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi, corredati dalle relative schede tecniche, utilizzati nell’attività cantieristica;
  12. L’esito del rapporto sulla valutazione dei rumori;
  13. L’individuazione delle misure preventive e protettive relative ai rischi di cantiere;
  14. L’elenco dei dispositivi di protezione individuali di cui vengono dotati i lavoratori;
  15. La documentazione relativa all’informazione e alla formazione dei lavoratori circa i pericoli certi o possibili.

L’imprenditore edile, coadiuvato dal coordinatore per la progettazione, deve redigere il POS entro 90 giorni dall’inizio dei lavori. Tale attestato va poi modificato qualora subentrino modifiche delle attività lavorative svolte e comunque in seguito a qualsiasi cambiamento riguardante la produzione.

Il contenuto del POS

Al di là del contenuto formale, il POS è importante perché assicura in maniera sostanziale la tutela della salute all’interno dei cantieri. Essa è garantita dalla fondamentale indagine che l’imprenditore svolge per valutare i rischi, e che si estende a ogni aspetto della vita lavorativa cantieristica. Stimare i pericoli presuppone una conoscenza effettiva della realtà, che in relazione a un ambito operativo come quello che stiamo trattando è sicuramente sfaccettata. Sono infatti molteplici i pericoli per la salute, sia concreti che potenziali, presenti in cantiere; basti pensare, tra gli altri, ai fumi, alle esalazioni tossiche, nonché all’inquinamento acustico e ai rischi legati alla movimentazione di carichi pesanti. Pertanto, l’imprenditore dovrà analizzarli in maniera dettagliata e porre in essere tutte le misure, sia protettive che preventive, per far sì che i lavoratori beneficino dei più alti standard di salubrità, tenuto conto anche delle loro condizioni fisiche e dell’età.

Importanza dei DPI

In un contesto simile, i dispositivi di protezione individuale rivestono un ruolo fondamentale. Così fondamentale che è stato stilato un apposito elenco dpi cantiere. In esso vi rientrano tutte le attrezzature date in dotazione ai lavoratori, i quali sono obbligati a indossarle durante l’orario di lavoro. Generalmente si tratta di dispositivi quali:

  • Caschi;
  • Occhiali di protezione;
  • Mascherine;
  • Guanti;
  • Tappi per orecchie o cuffie antirumore;
  • Calzature antinfortunistiche.

Ovviamente la dotazione varia a seconda delle attività esercitata dai singoli lavoratori. Tuttavia, se quello appena elencato può essere considerato il pacchetto base, c’è però da dire che a esso possono venire aggiunte anche tute particolari, che difendono il corpo dall’azione di elementi chimici, o dal rischio di cadute accidentali, e perciò destinate a operai che lavorano a contatto con sostanze pericolose o che lavorano sui ponteggi.  Tuttavia, potrebbe essere insufficiente provvedere soltanto a dotare i lavoratori dei pur necessari dpi. Per questo motivo, è previsto che, insieme alla dotazione, i lavoratori ricevano anche una formazione completa e un’informazione precisa, che permettano loro un utilizzo efficace e consapevole dei dispositivi di protezione individuale.

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