Amianto e amministratori di condominio: come individuare il rischio e intervenire in tempo

L’amministratore deve raccogliere e far redigere la documentazione giusta per tutelare i condomini ed evitare che qualcuno possa agire da sé.

A tutti gli amministratori di condominio capita, prima o poi, di doversi confrontare con l’amianto. Negli anni del boom edilizio, dal Settanta agli Ottanta, le fibre di asbesto erano ampiamente utilizzate perché permettevano isolamento termico e duttilità. La diffusione del fibrocemento, ad esempio, è stata tale che “Eternit”, la società che allora commercializzava questo materiale, è stata per anni, erroneamente, sinonimo di “amianto”.  Quando nel 1992 la legge vietò la commercializzazione dell’asbesto, non ne impose anche la rimozione. Ciò, però, rese necessaria una disciplina molto rigorosa a tutela dei cittadini: se non era necessario eliminare l’amianto, che fosse però sottoposto a controlli periodici.

Il mio condominio contiene amianto
Come capire se è amianto
Sanzioni a carico dell’amministratore condominiale
Cosa può fare il condomino

Come capire se il condominio contiene amianto

L’amministratore di condominio è responsabile, amministrativamente e penalmente, solo per le parti condominiali e non per l’amianto eventualmente presente nei singoli appartamenti. Rispetto alle aree comuni esposte al pericolo dell’amianto, l’amministratore, oltre a dover tenere costantemente aggiornati i condomini, ha tre insiemi di obblighi:

  1. Censimento e mappatura dei Materiali Contenenti Amianto (MCA),
  2. Valutazione del rischio,
  3. Attuazione degli obblighi di legge.

Censimento e mappatura

All’inizio del suo mandato, l’amministratore deve chiedere tutta la documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per rintracciare i tipi di materiali utilizzati e, qualora non siano esplicitamente palesati, individuare quelli potenzialmente pericolosi. 

Valutazione del rischio

La Valutazione del Rischio (DVR) amianto viene redatta da esperti, che rispondono a determinati requisiti e che – come Esia – sono in possesso delle opportune certificazioni. Gli addetti del settore ispezionano il materiale sospetto, procedono ad esami di laboratorio, valutano l’eventuale contaminazione aerea e classificano gli MCA in:

  1. Materiali integri non danneggiabili,
  2. Materiali integri danneggiabili,
  3. Materiali danneggiati.

Adempimento agli obblighi di legge

Gli obblighi di legge cambiano proprio sulla base del materiale a rischio individuato. Se è integro e non suscettibile di danneggiamento, comunque è necessario un controllo periodico. Nel secondo caso (materiale integro, ma suscettibile a danneggiamento), bisogna valutare quanto sia rilevante il rischio di danneggiamento e, a seconda dei casi, procedere alla riduzione di tale rischio o alla bonifica. Se invece il materiale è danneggiato, occorre bonificare, ossia:

  1. rimuovere il materiale,
  2. incapsularlo senza rimuoverlo o
  3. confinarlo (ossia installare una barriera e procedere a manutenzione e controlli periodici).

Come capire se è amianto

In realtà solo gli esperti possono riconoscere il manufatto in amianto e, soprattutto, quale sia il suo stato di manutenzione. Se però l’amministratore di condominio – per inadempienze del predecessore – non dovesse avere a disposizione alcuna documentazione, può avere qualche indizio utile circa la probabile presenza di asbesto, guardando la data di realizzazione del manufatto e la tipologia.

Per quanto riguarda la data, se essa precede il 1994, anno da cui è vietata la commercializzazione (nel 1992 era stata già vietata la produzione) dell’amianto, allora la presenza dello stesso è probabile in alcuni elementi condominiali.

Quali manufatti? In un precedente articolo abbiamo elencato dove si trova l’amianto negli edifici. Ad oggi è frequente la presenza di fibre di asbesto nelle canne fumarie, fino ai comignoli compresi, in tubature di scolo, lastre di copertura e cassoni idrici (specie nelle zone più agresti). 

Sanzioni all’amministratore di condominio

La mancata redazione del Documento di Valutazione del Rischio comporta sanzioni anche penali. Sono diversi gli enti che possono richiedere di visionare la DVR, tra cui ASL, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e Vigili del Fuoco. 

In caso di assenza o incompleta elaborazione della documentazione, si può incorrere in pene pecuniarie di 15.000 euro o detentive, fino a 8 mesi di carcere. La reiterata assenza della redazione del DVR può portare inoltre alla sospensione dall’attività professionale.

Si possono configurare ulteriori sanzioni nel caso in cui un condomino – avendo contratto una malattia riconducibile all’asbesto – individui il responsabile nell’amministratore e intenti causa. 

Cosa può fare il condomino

All’interno del complesso sistema di relazioni condominiali (spesso litigiose), non è infrequente che l’iter di verifica sullo stato di integrità dell’amianto si fermi. Caso tipico è la difficoltà dei condomini ad assegnare ad una società l’incarico di redazione del DVR.

Se i tempi si protraggono oltre il ragionevole, il condomino – che si sente minacciato, ad esempio, dalla presenza di una tubatura in amianto sul suo balcone – può decidere di agire in autonomia. Ogni cittadino, infatti, può segnalare all’ASL, anche mantenendo l’anonimato, la presenza di un sospetto manufatto con fibre di asbesto, contattando l’Unità di Prevenzione Collettiva e/o di Igiene e Medicina del Lavoro del Distretto Sanitario territoriale.

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