Vibrazioni meccaniche: parametri, danni e valutazione di un allarmante rischio aziendale

Tra i più temibili rischi di natura fisica, si annovera quello da vibrazioni meccaniche. Respingere una simile minaccia richiede competenza e prontezza.

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Una perfetta mappatura dei rischi aziendali pre zelo e capacità analitica, caratteristiche indispensabili per tutelare il benessere dei lavoratori. Benessere la cui prevenzione prende inizio con l’individuazione dei pericoli, diversi sia per natura che per settore produttivo su cui essi insistono. In altre parole, non esiste un unico tipo di rischio legato a un solo modello di azienda. Al contrario, le minacce alla salute dei lavoratori sono molteplici, scaturite da agenti diversi (ad esempio, biologici, chimici, fisici) e possono incidere su ogni settore produttivo, dal siderurgico a quello dei servizi.

In questa sede, si intende soffermarsi sul rischio vibrazioni meccaniche, le cui ripercussioni sulla tenuta psicofisica dei lavoratori esposti sono potenzialmente deleterie.

Definizione e parametri di riferimento

Preliminare all’indagine sulla problematica in esame, è la comprensione del concetto di vibrazioni. Con tale termine si fa riferimento a oscillazioni meccaniche prodotte da un macchinario in funzione e trasmesse al corpo solido con cui è in contatto. Per valutarne il rischio  si fa riferimento ad alcuni parametri, tra cui la frequenza, che calcola il numero di oscillazioni compiute in un certo tempo. Essa viene misurata in hertz (Hz) e può essere:

  1. Bassa: tra 0,1 e 2 Hz;
  2. Media: fra 2 e 20 Hz:
  3. Alta: superiore a 20 Hz.

Definito il concetto di rischio, è poi facile comprendere che esso si concretizza allorché le dinamiche produttive prevedano l’utilizzo di strumenti di lavoro (es. martelli pneumatici) capaci di produrre sollecitazioni negli apparati e negli organi interni di chi li adopera. 

Danni da esposizione. 1) Sistema mano – braccio

Come già detto in apertura, le vibrazioni meccaniche costituiscono un’insidia per la salute dei lavoratori, in quanto capaci di cagionare due tipologie di danni. Il primo è quello che si ripercuote sul sistema mano – braccio. A esso sono esposti i lavoratori che abitualmente utilizzano strumenti vibranti (come le smerigliatrici, i tagliaerba, le motoseghe, oltre ai già citati martelli pneumatici) ed è causato dal contatto tra le mani e l’utensile impugnato, fonte di vibrazioni. La propagazione delle onde, dall’attrezzo al sistema mano – braccio, cagiona dunque un pericolo per la salute dei lavoratori, i quali – in seguito a un’esposizione prolungata – possono andare incontro a disturbi di natura neurologica, muscolare, vascolare o osteoarticolare.

2) Corpo intero

In tale categoria – nota anche con l’acronimo WBV (Whole Body Vibration) – sono annoverate le vibrazioni meccaniche idonee a trasmettersi in tutto il corpo. A questo rischio sono maggiormente esposti i lavoratori addetti all’utilizzo di mezzi di trasporto o movimentazione o, in generale, di macchinari vibranti. Autogru, carrelli elevatori e trattori sono soltanto alcuni degli esempi di fonti di pericolo da WBV, in cui la vibrazione si trasmette mediante contatto con il sedile.

Anche in questo caso, le ripercussioni sulla salute sono molteplici. Tra i danni più consueti, si possono citare le lombalgie, nonché i traumi del rachide.

Valori da considerare

Appurato che si tratta di una minaccia da non prendere sottogamba, non resta che rimboccarsi le maniche. Come per ogni altro rischio aziendale, anche per quello in esame l’imprenditore è tenuto a effettuarne la valutazione. In primis, è d’uopo misurare l’entità della minaccia. A tal fine, l’imprenditore può far riferimento a due distinti valori:

  1. Di azione giornalieri: superati i quali, il datore di lavoro è tenuto a stilare un programma finalizzato a ridurre l’esposizione, ad attivare la sorveglianza sanitaria, e a formare e informare scrupolosamente i suoi dipendenti circa il rischio cui sono esposti;
  2. Di esposizione giornalieri: al cui superamento il titolare d’impresa deve attivarsi celermente per riportare l’esposizione dei lavoratori ai livelli tollerati dalla legge.

Oltre che a questi due parametri, nel valutare il rischio l’imprenditore può fare riferimento – laddove possibile – a informazioni fornite dal costruttore o da banche dati accreditate.

Contenuto del DVR vibrazioni

Misurare l’esposizione non basta. Per stilare un DVR organico, il titolare d’impresa deve altresì considerare ulteriori aspetti. Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione sono aspetti fondamentali, al pari delle condizioni di lavoro, dell’ambiente in cui esso viene svolto, nonché di quelle dei lavoratori particolarmente sensibili (come le donne in stato di gravidanza o i soggetti invalidi). Di uguale rilievo sono poi le informazioni fornite dalla sorveglianza sanitaria, in relazione alle quali dovranno poi essere concretizzate tutte quelle misure idonee a circoscrivere la gravità della minaccia.

Dal giudizio così complessivamente formulato, deriva la redazione di un congruo DVR, certificato necessario non ai soli fini burocratici ma anche e soprattutto per la tutela del benessere dei dipendenti.

Ipotesi di superamento dei limiti

Messa nera su bianco, la valutazione permette di capire il livello di gravità del rischio. Se esso è eccessivo, poiché superiore ai limiti fissati dalla normativa, l’imprenditore è chiamato a porre in essere gli opportuni accorgimenti. Ridurre l’esposizione è la parola d’ordine, che può essere tramutata in realtà abbreviando durata e intensità del contatto con fonti vibranti, utilizzando strumenti alternativi, o ricorrendo a metodi di lavoro diversi. Fondamentale è altresì garantire il buon funzionamento dei macchinari, assicurato mediante una corretta manutenzione da operare a scadenze prestabilite. Infine, si rivelano indispensabili anche percorsi di formazione e informazione dedicati ai lavoratori, nonché la fornitura agli stessi degli idonei dpi (dispositivi di protezione individuale), di cui il titolare d’impresa dovrà verificare il corretto utilizzo.

Correttivi diversi, accomunati da un unico scopo: limitare i danni derivanti da vibrazioni meccaniche.

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