La Valutazione del rischio è obbligatoria per qualsiasi azienda?

L’obbligatorietà del Documento di Valutazione del Rischio è sancita dalla legge. Ma ciò riguarda qualsiasi azienda?
rspp o architetto che valuta lavori in azienda

Legge e buon senso impongono di porre in essere tutti gli accorgimenti possibili per tutelare il diritto alla salute in ogni contesto. Se il buon senso può essere considerato qualcosa di soggettivo, diverso è il carattere della legge, che per sua essenza impone misure precise e univoche. Una di queste è contenuta nel d.lgs. n. 81/08 (Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro), ove viene disposta la necessità della redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio) come strumento necessario per stimare i possibili pericoli relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ma questo documento è necessario per qualsiasi azienda? La risposta all’interrogativo è fornita dallo stesso Testo Unico, che sancisce l’obbligatorietà per tutte le imprese che abbiano almeno un lavoratore, qualunque sia la tipologia di contratto esistente. Più specificamente, questa categoria si estende anche a:

  • I soci;
  • I lavoratori a progetto e/o stagionali;
  • Gli apprendisti (anche a titolo gratuito);
  • Gli stagisti.

All’opposto, tale imposizione non riguarda le attività d’impresa senza dipendenti, quali possono essere:

  • Imprese familiari;
  • Ditte individuali;
  • Soggetti che esercitano libere professioni;
  • Società con socio unico lavoratore.

Con riguardo a queste ultime, è però opportuno chiarire che le società semplici e quelle in nome collettivo sono invece sempre tenute a redigere il documento di valutazione del rischio. 

Cos’è la Valutazione del rischio

Individuate le aziende tenute alla Valutazione del rischio, bisogna chiarire la funzione del conseguente attestato, che si pone come strumento teso ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro. Nel concreto, si tratta di una relazione che individua le potenziali minacce sulla base di specifici criteri di valutazione. L’elaborazione del DVR si articola lungo una serie di fasi orientate a effettuare una stima del pericolo che sia corretta e realistica. Le fasi possono essere così distinte:

  1. Individuazione esatta dei fattori di rischio: che si sostanzia in una vera e propria elencazione delle minacce al benessere dei lavoratori;
  2. Stima dell’entità del pericolo: da cui deriva la possibilità di stilare un piano di interventi mirati;
  3. Identificazione delle categorie di lavoratori maggiormente esposti al rischio: effettuata tenendo conto dell’incidenza che alcuni fattori (come l’età o le mansioni svolte) possono avere sui lavoratori dell’impresa

Una volta redatto, il certificato deve poi essere periodicamente aggiornato sulla base di nuovi controlli. La norma di riferimento non fissa scadenze precise, tuttavia stabilisce che il DVR debba essere necessariamente revisionato allorché vi siano cambiamenti nel processo produttivo o nell’organizzazione generale dell’attività, nonché quando si siano verificati gravi infortuni sul lavoro.

Chi è tenuto alla Valutazione del rischio

Per essere efficace, il DVR deve essere corretto anche dal punto di vista formale. Detto della sua struttura, è quindi opportuno individuare i soggetti su cui ricade l’onere della compilazione. Principale responsabile della procedura è il datore di lavoro, che opera in collaborazione con il medico aziendale competente, ai quali si affiancano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché con il rappresentante aziendale (o territoriale) dei lavoratori per la sicurezza, al quale va poi rilasciata una copia. Una volta redatto, il documento viene conservato in forma cartacea o digitale e deve poter essere consultato dagli organi che ne facciano richiesta, che possono essere i Vigili del Fuoco, l’INAIL o l’ASL competente per territorio. Quale che ne sia la forma cartacea, il DVR deve recare con chiarezza l’indicazione della data in cui esso è stato elaborato. Inoltre, per essere considerato congruo, esso deve necessariamente indicare:

  • Gli interventi fondamentali per la riduzione o il contenimento dei rischi;
  • I dispositivi di protezione individuali da fornire obbligatoriamente ai lavoratori;
  • I macchinari che devono essere sottoposti a verifiche periodiche.

Si tratta di specificazioni che, ovviamente, differiscono in base al settore produttivo in cui l’impresa è inserita, ma che in generale attribuiscono efficacia ed esattezza al documento di valutazione del rischio.

Sanzioni per omessa o incompleta redazione

Che il DVR rivesta un ruolo fondamentale nelle dinamiche aziendali, lo si capisce anche dal regime sanzionatorio che lo caratterizza. Parliamo di un attestato di rilevanza notevole nella salvaguardia dei saluti dei lavoratori, come tale rilevante per il legislatore. Rilevanza che è desumibile anche dall’attenzione che il d.lgs. n.81/08 riserva ai casi di omessa o incompleta redazione.

Nella prima fattispecie, la norma di riferimento prevede l’irrogazione di una pena detentiva da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi. Qualora l’omissione riguardi un’azienda in cui è elevato il rischio per la salute dei lavoratori (per via, per esempio, della presenza di agenti biologici, mutageni o cancerogeni), la sanzione aumenta da 4 a otto mesi di reclusione. In alternativa, è prevista una sanzione pecuniaria, variabile da € 2500 a € 6400.

Diverso è il regime sanzionatorio relativo all’incompleta redazione, che si verifica allorché il DVR non indichi:

  1. Le attività necessarie per garantire nel tempo i migliori standard di sicurezza;
  2. Le fondamentali misure di prevenzione e protezione;
  3. I criteri di suddivisione dei compiti e delle responsabilità di gestione e informazione riguardanti i pericoli aziendali.

In questi casi, non è contemplata una misura detentiva ma soltanto l’irrogazione di un’ammenda pecuniaria che può variare da € 2.000 a € 4.000.

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